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Ordinanza — n. 18331/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal claiming insufficient sentencing motivation when penalty is near statutory minimum.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 18331/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to properly motivate the sentence. The appellant argued the judges deviated from the statutory minimum without considering personal drug use, yet the court applied established precedent allowing implicit motivation when penalties are near the minimum. Consequently, the court held that re-evaluating sentencing congruity is impermissible in such discretionary cases.

Legislator-Regeste

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Art. 133 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: When a penalty is imposed near the statutory minimum, the obligation to explicitly motivate the decision attenuates, permitting implicit reference to adequacy criteria which implicitly satisfy statutory requirements.

Schlagwörter

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sentencing motivation statutory minimum implicit motivation discretionary power cassation inadmissibility drug trafficking penal proportionality Betäubungsmittelstrafzumessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 133 cod. pen.
256464:"Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché é sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.";
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
art. 133 cod. pen
256464:"Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché é sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.";

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv.
Sez. 5, n. 5532 dei 30/09/2013
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5532 dei 30/09/2013 - 04/02/2014, Rv.
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Volltext

posto da: Maggini Simone nato a ROMA il 11/08/1984 avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da MAGGINI SIMONE ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivo di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.; mancanza di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla scelta dei giudici di discostarsi dal minimo edittale della pena e di non aver considerato che parte dello stupefacente era riservato all'uso personale.

Ritenuto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di dosimetria della pena e di limiti del sindacato di legittimità da esperirsi su tale aspetto, io giurisprudenza della Suprema Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita e quella che si esprime con formule sintetiche ove la pena, come nel caso in esame, non si discosti dal valore medio edittale (cfr. Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464:"Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché é sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.";

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197:"Ladeterminazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. per."). Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5532 dei 30/09/2013 - 04/02/2014, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M