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Ordinanza — n. 17985/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal on failure to report weapon transfer and detention of ammunition.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17985/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for failing to report a weapon transfer and detaining ammunition. The appellant argued the appeal was factually erroneous and legally flawed regarding sentencing mitigation, but the court found the appellate judge correctly assessed objective gravity and lack of positive evidence for generic mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals regarding facts and sentencing discretion are inadmissible unless the lower court's reasoning is contradictory or lacks motivation based on statutory criteria.

Schlagwörter

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failure to report weapon transfer detention of ammunition generic mitigating circumstances sentencing discretion inadmissible appeal fine fund penalty procedural inadmissibility

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato» (Sez.
art. 133 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri
Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, Ferrario
Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese
Corte cost. n. 186 del 2000

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Volltext

TRIBUNALE di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Salvatore Garigliano ha proposto ricorso per cassazione (cosìqualificato l’atto di appello da parte della Corte di appello di Catanzaro) avverso la sentenzain preambolo con la quale è stato condannato per i reati omessa denuncia di trasferimento dipiù armi e della detenzione di più munizioni;rilevato, al primo motivo [formalmente riguardante entrambi i capi d’imputazione, masostanzialmente limitato a censure concernenti il capo a)], che si tratta di doglianzeinammissibili siccome interamente versate in fatto e, comunque, errate in diritto.

Invero,incontestata la condotta di omessa denuncia di trasferimento dell’arma, non giovaall’imputato affermare che nelle originarie denunce egli non aveva indicato il luogo didetenzione posto che chiaramente lo stesso doveva intendersi quello di residenza, risultantedall’atto stesso di denuncia, ciò per la ragione l'Ufficio di pubblica sicurezza deve averecertezza del luogo ove le armi sono detenute per consentire l’immediato reperimento deldetentore e del luogo di detenzione dell’arma anche in assenza di qualsiasi attivitàinvestigativa ;rilevato, quanto al secondo motivo, che – diversamente da quanto dedotto dalricorrente – il Giudice di appello non ha immotivatamente escluso la particolare tenuità deifatti contestati, ma ha considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado dicolpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., valorizzando la complessivacondotta come sunteggiata nella sentenza e l’assenza di elementi suscettibili di positivavalutazione;ritenuto altresì, quanto al terzo motivo che – nel ribadire che, in materia di attenuantigeneriche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimentiinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017,Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n.28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) – la sentenza impugnata ha argomentatoadeguatamente facendo risaltare l’assenza di elementi, allegati dalla difesa ovveroemergenti dagli atti, a tal fine valorizzabili e che tale motivazione è coerente con il principiosecondo cui «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01);ritenuto, infine, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale perla determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul puntooblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudicedel merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraversol'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicatinell'art. 133 cod. pen. (Cass.

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass.Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico(Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando chenel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, nonè necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametrovalutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale enon necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass.Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI