Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-specific repetition of appellate court's rejected arguments.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's confirmation of his conviction for illegal possession of a Beretta pistol, claiming the court failed to assess the weapon's functionality. The court rejected these claims as non-specific, noting they merely repeated the arguments already dismissed at the appellate level without providing new substantive reasoning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists of a mere repetition of arguments already rejected by the court of appeal and fails to provide specific, new reasoning to challenge the lower court's decision.
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KI-generiertVolltext
rte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Vincenzo Crocetta ricorre avverso la sentenza in preambolo con laquale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per il reato di illegaledetenzione di una pistola Beretta;ritenuto che è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, il primo motivo diricorso con il quale si avversa la funzionalità dell 'arma, trattandosi di motivopedissequamente riproduttivo delle censure contenute nell’atto di appello che il Giudice disecondo grado ha adeguatamente vagliato e disatteso;rilevato, infatti, che la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente sull’efficienzadell'arma, valorizzandone le caratteristiche così come descritte in atti e, dunque – in assenzadi elementi di segno contrario non emergenti né segnalati nell’impugnazione – certamentefunzionante;considerato che sfugge a censura anche il motivo riguardante le circostanze attenuatigeneriche poiché le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indicigiustificativi favorevoli (assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione) e taliargomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffattoriconoscimento, in una materia che involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamentedi merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico esiano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzatol’assenza di elementi a tal fine positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489 – 01);ritenuto, per ciò che riguarda l’ultimo motivo, in punto di determinazione del trattamentosanzionatorio, che la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in temadi determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità cheal riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguitavalutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.
Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv.269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazionesiffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario,Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una penaal di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliatada parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nelsuo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata allaquantificazione della pena stessa (Cass.
Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv.267949);considerato conclusivamente che – a fronte di complessiva motivazione adeguata,priva di fratture logiche e aderente alle risultanze di prova – la difesa si limita a svolgerecritiche del tutto a-specifiche, sicché pertinente si reputa l’arresto secondo cui «Èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI