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Ordinanza — n. 17830/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for genericity and lack of merit regarding parole revocation orders.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17830/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court declared the cassation appeal inadmissible due to its generic nature and manifest lack of merit. The appellant argued that the specialized judge failed to consider specific revocation orders when denying home detention for a recidivist offense. The Court rejected this, noting the offense is an obstacle crime where no penalty splitting is possible, rendering the specific orders irrelevant to the execution calculation.

Legislator-Regeste

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Art. 666 comma 2, 678 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when the specialized judge correctly identifies that an obstacle crime precludes any splitting of the penalty for execution purposes.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility generic appeal rejection obstacle crime execution penalty splitting prohibition home detention denial Strafaufschub Vollziehung der Strafe Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 666 comma 2 c.p.p.
Art. 678 c.p.p.
art. 416-bis cod. pen
unale di sorveglianza di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Filippo Di Pisa, detenuto in espiazione della pena per il reato di cuiall’art. 416-bis cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Volltext

unale di sorveglianza di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Filippo Di Pisa, detenuto in espiazione della pena per il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen., ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con laquale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato, ai sensi dell’art.666 comma 2, e 678 cod. proc. pen., inammissibile la sua istanza di detenzione domiciliaree, con due distinti motivi, deduce la violazione di legge e contraddittorietà della motivazionein punto di diniego della misura alternativa considerato che il fine pena è inferiore a quattroanni di reclusione che il Giudice specializzato non avrebbe preso in considerazione «i diversiordini di esecuzione e/o di revoche e di carcerazione emessi dalla Procura»;ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità (non si indicano invero quali ordinidi carcerazione verrebbero in rilievo nel caso in scrutinio) e, comunque, manifestamenteinfondato poiché – come ha correttamente motivato il Giudice specializzato – il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen.

è reato ostativo e non vi era spazio per alcuno scorporo, trattandosidell’unico titolo in esecuzione, sicché non vi è alcun cumulo o reato continuato da scorporareal fine di dichiarare espiata la pena per reati ostativi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI