Cassation appeal dismissed for generic lack of specific comparison regarding sentencing justification.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued a defect in reasoning concerning the sanctioning measure, but the court found the argument generic. The court rejected this because it lacked a specific comparison with the lower court's detailed reasoning on the offender's culpability and prior record.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal against a judgment of conviction is inadmissible if the grounds raised are generic and fail to provide an effective comparison with the reasoning of the lower court regarding the justification of the penalty.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
DE nato a ROMA il 16/12/1994 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;I o
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che OCCHIPINTI Davide - imputato del reato di illecita detenzione di cocaina, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha cofermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal Tribunale di Roma; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il motivo sia generico perché del tutto privo di effettivo confronto con la diffusa motivazione svolta dalla Corte territoriale a sostegno della conguità della pena inflitta in primo grado, imperniata non solo sul dato ponderale (come erroneamente sostenuto in ricorso), ma anche sul coinvolgimento di un soggetto estraneo al narcotraffico (la fidanzata) e sui plurimi precedenti anche specifici; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q