Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 16985/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and procedural rules on plea agreements.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16985/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment based on a plea agreement, arguing flaws in the court's assessment of sentencing elements. The court ruled that appeals regarding the formation of the party's will to accept the plea, the prosecutor's consent, and the judge's divergent ruling are procedurally barred under established case law.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against judgments rendered pursuant to Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible when based on grounds concerning the party's will to accept the plea, the prosecutor's consent, or the judge's ruling, as well as on waived reasons or conditions for acquittal.

Schlagwörter

KI-generiert
cassation appeal inadmissibility plea agreement procedure waived grounds of appeal prosecutor consent validity second instance judgment Begründung in der Sache substituierte Begründung Begründungserfordernisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 599-bis c.p.p.
309 del 1990; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Rilevato che ZAAFRANI Mehdi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Milano, in data 03/10/2025, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
309 del 1990; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

nato il 26/08/1983 avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che ZAAFRANI Mehdi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Milano, in data 03/10/2025, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale accolto l'accordo sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, raggiunto dall'imputato con il Procuratore Generale previa rinuncia ai motivi di appello; rilevato che il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della congruità degli elementi a carico; ritenuto che debba farsi applicazione del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M