Cassation appeal dismissed as grievances on Art. 131-bis were merely repetitive of merits court's correct legal reasoning.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grievances regarding the non-application of Article 131-bis of the Penal Code were merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the lower court. The appellate judge had correctly considered not only concurrent prior convictions but also recent recidivism instances involving seven convictions for the same violation of special surveillance obligations. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 131-bis cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Greetings on the non-application of Article 131-bis are inadmissible if they are merely reproductive of grievances already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance.
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posto da: BONURA CARLO nato a PALERMO il 13/11/1971 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Bonura avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché le censure sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagina 3 della sentenza impugnata, in cui, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sono stati presi in considerazione non solo i precedenti penali coevi alla commissione del fatto sub iudice, ma anche quelli posti in essere in tempi recenti, in cui l'imputato è stato condannato per ben sette volte per il reato della medesima indole di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.MIN (i —,i Arao26 i10 2