Calumny appeal dismissed; false accusation of office-prosecutable crime remains punishable despite later change to complaint-only regime.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court declared the appeal inadmissible, dismissing the challenge regarding the change in the prosecution regime for the crime of false accusation. The appellant argued that the crime should not exist if the initial charge was later modified to a complaint-only offense, but the Court reaffirmed that calumny persists when the original accusation targeted an office-prosecutable crime. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 616 cod. proc. pen.; The crime of calumny subsists when the false accusation concerns a crime prosecutable ex officio, even if the subsequent imputation is modified to a complaint-only offense or regulated by a subsequent law.
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KI-generiertVolltext
a NUORO il 10/11/1974 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Michele Marras avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative al mutamento del regime di procedibilità del reato di cui alla falsa incolpazione reiterano analoga doglianza già correttamente disattesa dal Collegio di appello (cfr. pagine 13, 14 e 15 della sentenza impugnata), che ha richiamato l'insegnamento di questa Corte, secondo cui sussiste il delitto di calunnia se la falsa incolpazione concerne un reato perseguibile di ufficio, anche se successivamente la imputazione venga modificata in quella riguardante un reato perseguibile a querela ed essa non sia stata presentata; e ciò, anche nella ipotesi in cui uno jus superveniens abbia regolato la materia, dichiarando perseguibile a querela un reato che inizialmente fosse perseguibile di ufficio (Sez. 6, n. 5477 del 11/04/1985, Cerci, Rv. 169529 — 01); considerato che la doglianza sull'insussistenza dell'aggravante ex art. 583 cod. pen. implica accertamenti in fatto, non consentiti in questa sede e, comunque, non scalfisce la correttezza delle argomentazioni della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del delitto di calunnia in relazione alla falsa attribuzione del reato di minaccia grave; rilevato che il motivo sulla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato, in ragione dell'applicazione della recidiva reiterata, così che la prescrizione ad oggi non è ancora maturata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
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