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Ordinanza — n. 16752/2026 — snpen KI-generiert

Cassation dismisses appeal for generic grounds lacking specific attack on lower court's reasoning on crime elements.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16752/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against the Bari Court of Appeal's judgment regarding a crime of unauthorized voluntary departure from one's home. The appellant argued the lower court failed to properly address specific elements of the offense and non-punishability causes, but the court found these arguments generic and unsupported by the record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal must specifically attack the reasoning of the lower court; generic complaints without concrete grounds regarding the proof of crime elements or statutory exclusions result in dismissal.

Schlagwörter

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unauthorized departure voluntary abandonment generic appeal lack of motivation procedural costs Geldbußen wegen Zuwiderhandlung gegen Verfahrensvorschriften Nichtigkeitsgründe Nachweis des Anspruchs auf Prozesskostenhilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 385 c.p.
Art. 131-bis c.p.
385 c.p.), con specifico riferimento alla prova dell'allontanamento volontario e non autorizzato dalla propria abitazione, oltre che con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
art. 385 c.p
art. 131-bis c.p
385 c.p.), con specifico riferimento alla prova dell'allontanamento volontario e non autorizzato dalla propria abitazione, oltre che con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p
mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Volltext

nato a FOGGIA il 15/02/1976 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 34126/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono del tutto generici rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 385 c.p.), con specifico riferimento alla prova dell'allontanamento volontario e non autorizzato dalla propria abitazione, oltre che con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

D P.Q.M