Cassation appeal dismissed for inadmissibility as first instance court properly evaluated evidence and statutory defenses.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court held that the appellant's arguments regarding evidence assessment and statutory defenses were specific to the first instance judgment, which had already provided adequate reasoning on the crime's gravity and the defendant's capacity to offend. Consequently, the appellate court's evaluation was respected, and the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 131 c.p.: Appeals challenging the first instance court's evaluation of evidence or statutory defenses are inadmissible if the lower court has provided a congruous and adequate motivation regarding the facts and legal qualifications.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
posto da: STEPAN FLORICA nato il 15/07/1991 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 34098/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bari, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato, dando conto sia delle ragioni per le quali non è stato dato seguito alla richiesta di acquisizione di una denuncia sporta dalla stesso imputato priva di riscontri in sede di giudizio abbreviato incondizionato; ritenuto che anche le cesure dedotte sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis e su diniego delle circostanze attenuanti generiche sono del tutto aspecifiche essendo stata condivisa la valutazione del Giudice di primo grado sulla gravità del fatto e la capacità a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q P.Q.M