Cassation appeal dismissed for absolute genericity; lower court fully reasoned on recidivism and non-punishment.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Court of Appeal of Lecce, ruling that all grounds were absolutely generic. The appellant introduced vague arguments regarding Article 131 bis of the Penal Code that were neither deduced in the appeal nor addressed by the lower court's exhaustive reasoning on recidivism and mitigating circumstances. Consequently, the court declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and fail to address specific points of the lower court's decision, which must have been fully reasoned on the contested issues of recidivism and statutory non-punishment.
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KI-generiertVolltext
nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 21/11/1978 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;¦ RG. 34063/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dalla ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto, fornendo adeguata giustificazione sulle ragioni per le quali è stata riconosciuta la contestata recidiva ed esclusa la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., mentre nel ricorso si introducono generici ed imprecisati rilievi su punti della decisione che non sono stati neppure dedotti nei motivi di appello (con riferimento al 131-bis c.p.), a fronte di una motivazione esaustiva anche sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara P.Q.M