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Ordinanza — n. 16397/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal for amending penalty as appellant knowingly chose wrong legal remedy.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16397/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant knowingly selected an incorrect legal remedy. The appellant had previously attempted an appeal that was rejected, yet now sought to use a different, non-existent appeal mechanism against a fine-only sentence. The court ruled that since the appellant's intent was clearly to file a prohibited appeal, the procedural error was intentional and thus the remedy was invalid.

Legislator-Regeste

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 651 cod. pen.: An appeal is inadmissible when the appellant, through the act of appeal, clearly demonstrates an intent to file a legal remedy not permitted by law.

Schlagwörter

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inadmissible appeal wrong legal remedy intentional procedural error fine only sentence appellant intent Verpflichtung zur Geldzahlung Berechnungsweise der Geldbuße Nichtigkeitsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Ritenuto che l'ordinanza impugnata veniva emessa sull'assunto, incontroverso, che l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. dispone che «sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda [...]».
Art. 651 cod. pen.
art. 651 cod. pen
art. 593 cod. proc. pen
Ritenuto che l'ordinanza impugnata veniva emessa sull'assunto, incontroverso, che l'art. 593, comma 3, cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019
«E' inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge» (Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep.
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Volltext

posto da: MORCHID FOUAD nato il 08/05/2000 avverso l'ordinanza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale veniva dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta da Fouad Morchid contro la decisione emessa dal Tribunale di Catanzaro il 5 novembre 2025, con cui l'imputato era stato condannato alla pena di 150,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 651 cod. pen. Ritenuto che l'ordinanza impugnata veniva emessa sull'assunto, incontroverso, che l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. dispone che «sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda [...]».

Ritenuto che il ricorrente, nell'impugnazione in esame, confermava che, con l'atto di appello dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Catanzaro il 27 novembre 2015, intendeva proporre appello, manifestando una volontà contraria alla previsione dell'art. 593 cod. proc. pen., rendendo, in tal modo, incontroverso che aveva effettivamente voluto presentare il mezzo di gravame non consentito dalla legge. Ritenuto che il provvedimento impugnato appare pienamente rispettoso delle emergenze processuali e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui:

«E' inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge» (Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, ' De Cicco, Rv. 277945 - 01) Per queste ragioni, il ricorso proposto da Fouad Morchid deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M