Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 16396/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against mandatory revocation of suspended sentence due to prior conviction exceeding statutory limits.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16396/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of the suspended sentence. The appellant, Giulio Gorizia, had been granted a suspended sentence for a 2018 offense but was subsequently convicted in 2022 of a 2017 offense. The court determined that the combination of these two prior convictions exceeded the maximum penalty limits set by Article 163 of the Penal Code, triggering mandatory revocation under Article 168.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 168 c.p.; Art. 163 c.p.: The revocation of a suspended sentence is mandatory when the convict receives another conviction for a prior crime that, when combined with the previous sentence, exceeds the penalty limits established by Article 163 of the Penal Code.

Schlagwörter

KI-generiert
mandatory revocation suspended sentence prior conviction penalty limits Article 168 Article 163 inadmissible appeal Widerruf des bedingten Strafvollzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 168, first paragraph, item 1, of the Penal Code
Ritenuto che, nel caso di specie, si vedeva in un'ipotesi di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, che si imponeva per effetto della previsione dell'art. 168, primo comma, n.
Art. 163 of the Penal Code
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
art. 314 cod. pen
art. 163 c.p
art. 616 cod. proc. pen
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

ANZA sul ricorso proposto da: GORIZIA GIULIO nato a GRISOLIA il 27/01/1949 avverso l'ordinanza del 15/09/2025 del TRIBUNALE di PAOLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Paola, quale Giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Giulio Gorizia con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Paola il 22 aprile 2021, divenuta irrevocabile 1'11 maggio 2021, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., commesso il 4 ottobre 2018. Ritenuto che con sentenza emessa dal Tribunale di Paola il 13 maggio 2022 divenuta irrevocabile il 20 marzo 2025, Giulio Gorizia veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso 11 agosto 2017, in epoca antecedente a quello per il quale gli era stato concesso il beneficio sospensivo oggetto di revoca.

Ritenuto che, nel caso di specie, si vedeva in un'ipotesi di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, che si imponeva per effetto della previsione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., che ha natura dichiarativa e prescinde, per la sua efficacia, da valutazioni di carattere discrezionale, risultando esclusivamente ancorato alla circostanza che il condannato riporta «un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso che, cumulata a quella precedente, supera i limiti di pena stabiliti dall'art. 163 c.p.». Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giulio Gorizia deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M