Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Sentenza — n. 16141/2026 — snpen KI-generiert

Criminal conviction annulled due to statute of limitations expiration under Italian Penal Code provisions.

Geschäftsnummer Sentenza — n. 16141/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation annulled a lower court conviction for a crime committed in 2014 without remanding the case. The defendant argued for non-punishment, but the court focused on the expiration of the five-year limitation period. Since no suspension periods applied, the statute of limitations expired in 2019, extinguishing the crime before the appeal was transmitted.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The court must examine the statute of limitations when a crime is of minor gravity and no suspension periods apply; if the limitation period has expired, the crime is extinguished and the conviction is annulled without remand.

Schlagwörter

KI-generiert
statute of limitations criminal conviction annulment minor gravity crime prescription period Italian Penal Code non-punishment cause extinction of crime Waffenrechtsdelikte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975 cod. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi, in esito a giudizioabbreviato, ha riconosciuto Angelo Bruzzì colpevole del reato di cui all’art. 4,comma 3, l.
Art. 131-bis cod. pen.
E’ fondata la critica relativa al riconoscimento della causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
La fondatezza della censura esaminata per ultima è sufficiente perpervenire, a mente della previsione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla declaratoriadi estinzione del reato (commesso il 16 novembre 2014) per intervenutaprescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.
art. 131-bis cod. pen
E’ fondata la critica relativa al riconoscimento della causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La fondatezza della censura esaminata per ultima è sufficiente perpervenire, a mente della previsione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla declaratoriadi estinzione del reato (commesso il 16 novembre 2014) per intervenutaprescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

di PALMIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi, in esito a giudizioabbreviato, ha riconosciuto Angelo Bruzzì colpevole del reato di cui all’art. 4,comma 3, l. n. 110 del 1975 cod. pen. e, per l’effetto, lo ha condannato alla penadi euro 800,00 di ammenda2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato sviluppando più censure.2.1. Non superano il vaglio di ammissibilità le censure relative all'affermazionedi responsabilità non rientrando tra quelle consentite perché del tutto prive delnecessario confronto critico con le argomentazioni spese dal Tribunale pergiustificare, risolvendosi nella richiesta, generica ed astratta, di una nuovavalutazione della piattaforma probatoria preclusa in questa sede di legittimità.2.2.

E’ fondata la critica relativa al riconoscimento della causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod. pen. avendo il Tribunale di Palmi del tutto pretermessodi pronunciarsi sul punto nonostante la richiesta formulata dall’imputato in sede diconclusioni e pur avendo giudicato il fatto di lieve entità, riconoscendo l’attenuantedi cui all’art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975.3. La fondatezza della censura esaminata per ultima è sufficiente perpervenire, a mente della previsione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla declaratoriadi estinzione del reato (commesso il 16 novembre 2014) per intervenutaprescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.

Infatti, in assenza di periodi di sospensione, il termine massimo diprescrizione, pari a cinque anni dal fatto, è maturato il 16 novembre 2019, benprima che la Corte di appello di Reggio Calabria, in data 18 novembre 2025,trasmetteva gli atti a quest’Ufficio, riqualificando in ricorso per cassazione l’appellopresentato il 26 febbraio 2019. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto perintervenuta prescrizione.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente