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Ordinanza — n. 16079/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against conviction for drug trafficking, rejecting prescription and recidivism arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16079/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the crime had prescribed due to the ten-year limitation period and challenged the aggravating circumstance of committing the offense near a school. The court rejected these claims, noting that the specific recidivism rules extended the prescription period beyond the alleged deadline and that the school proximity aggravation was factually supported by evidence.

Legislator-Regeste

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Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: The court held that repeated recidivism within five years extends both the minimum and maximum prescription periods, preventing the application of the standard ten-year limit and negating any violation of the principle of ne bis in idem.

Schlagwörter

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drug trafficking conviction prescription period extension recidivism aggravation school proximity offense inadmissible appeal Cassation review ten year limitation Rückfall bei Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 157, comma 2, cod. pen.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod.
Art. 4, Protocollo n. 7 della CEDU
pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

Zitierte Rechtsprechung

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Zolotoukhine c. Russia, Corte EDU, 10 febbraio 2009
Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce
Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (ex multis, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv.
Rv. 285267 - 01
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Volltext

CO nato a ROMA il 25/04/1964 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Spizzichini Marco, condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di dieci mesi di reclusione e 800,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, con il primo, violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria del reato per intervenuta prescrizione, con il secondo, violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della commissione del fatto in prossimità di una scuola e, con il terzo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva;

Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (ex multis, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 - 01), con la conseguenza che, nella specie, essendo il fatto commesso il 24 febbraio 2016, e il tempo necessario a prescrivere pari a undici anni, un mese e dieci giorni, l'estinzione del reato si verificherebbe non prima del 6 aprile 2027; Considerato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse, oltre a costituire mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto sussistente l'aggravante della commissione del fatto in prossimità di una scuola, atteso che l'attività illecita di cessione è avvenuta sotto la diretta osservazione degli agenti operanti proprio all'ingresso di un istituto scolastico comprensivo (cfr., per l'estrema precisione, la sentenza di primo grado, a pag. 2);

Osservato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente ritenuto sussistente la recidiva contestata attesa l'assenza di indici di ravvedimento, la gravità del fatto e la pluralità dei precedenti (tra l'altro, l'imputato risulta aver commesso il reato mentre era sottoposto a misura di prevenzione personale); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M P.Q.MMarzWa De 5 /els