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Ordinanza — n. 16059/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing beyond statutory time limits for sentencing appeals.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16059/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed beyond the strict time limits established by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's decision to apply a heavier sentence under Article 73 of the Penal Code rather than the alternative under Article 337, arguing a violation of the specific statutory grounds for such appeals. The court ruled that the generic nature of the complaint did not fall within the narrow exceptions permitted for late filings, thereby rejecting the request for annulment.

Legislator-Regeste

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.; Art. 81 c.p.; Art. 73 c.p.; Art. 337 c.p.: A cassation appeal against a sentencing decision under Article 444 of the Code of Criminal Procedure is strictly limited to specific grounds, and a generic challenge to the choice of a heavier statutory paragraph constitutes an inadmissible filing when submitted outside the extended time limits.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility statutory time limits sentencing choice violation Article 448 paragraph 2-bis Penal Code sentencing Betäubungsmittelstrafzumessung Betäubungsmittelabhängigkeit Strafbarkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La doglianza, infatti, si pone ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
Premesso che con sentenza dell'8/10/2025 il Giudice del Tribunale di Bari applicava a Francesco Piizzi - ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 81 c.p.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per violazione dell'art. 81 cpv.
Art. 73 c.p.
in quanto il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto più grave il delitto di cui al capo B) (art. 73 citato) invece di quello ex capo A) (art.
Art. 337 c.p.
73 citato) invece di quello ex capo A) (art. 337 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza dell'8/10/2025 il Giudice del Tribunale di Bari applicava a Francesco Piizzi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
73 citato) invece di quello ex capo A) (art. 337 cod. pen.
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Volltext

posto da: PIZZI FRANCESCO nato a ALTAMURA il 05/09/2001 avverso la sentenza del 08/10/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza dell'8/10/2025 il Giudice del Tribunale di Bari applicava a Francesco Piizzi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 10 mesi di reclusione e mille euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 61, n. 2, 337 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. in quanto il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto più grave il delitto di cui al capo B) (art. 73 citato) invece di quello ex capo A) (art. 337 cod. pen. aggravato).

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3.1. La doglianza, infatti, si pone ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ebbene, la censura proposta, peraltro in termini generici, non individua affatto una pena illegale, ma, al più, illegittima, dunque estranea all'ambito dell'art. 448, comma 2-bis, in oggetto.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.M