Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to solid lower court reasoning on personal use defense.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the conviction for drug trafficking by the Court of Appeal of Catania. The lower courts found the defendant guilty based on uncontradicted evidence of possession in a known drug area, rejecting the defense's claim of personal use. The court ruled that the lower court's reasoning was solid and free from obvious illogical errors, thus not subject to cassation review.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 366, comma 1, c.p.p.; Art. 530, comma 2, c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the contested judgment contains solid and adequate reasoning that is not manifestly illogical, even if it implicitly overrules prosecutorial conclusions regarding the personal use defense in drug cases.
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KI-generiertVolltext
posto da: NIANE FALLOU nato a CATANIA il 18/03/2000 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 13/5/2025 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia emessa il 9/6/2022 dal locale Tribunale, con la quale Niane Fallou era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando - con 5 motivi del tutto sovrapponibili - l'affermazione di responsabilità. I Giudici del merito avrebbero tenuto in considerazione esclusivamente il dato ponderale della sostanza (266 dosi medie singole ricavabili da 33 grammi lordi), peraltro del tutto teorico e privo di riscontri; nessuna valutazione, invece, sarebbe stata spesa con riguardo agli argomenti evidenziati dalla difesa nell'ottica dell'uso esclusivamente personale. Ancora a tale proposito, si contesta la mancata confutazione delle considerazioni spese dal Procuratore generale di udienza, che aveva concluso per l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulla questione qui riproposta - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.
4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, ha evidenziato che il ricorrente era stato fermato in una zona del territorio catanese notoriamente conosciuta come luogo di spaccio, con in dosso, all'interno di una confezione in plastica, marijuana per circa 33 grammi complessivi, idonea a produrre 266 dosi medie singole; in forza di questi oggettivi e non contestati elementi, la sentenza ha dunque riconosciuto - nell'ambito del comma 5 contestato - la condotta di detenzione a fine di spaccio, non potendosi dunque accogliere, in assenza di argomenti positivi, la tesi difensiva della destinazione esclusiva della sostanza ad uso personale. Con tale argomento, peraltro, il Collegio di appello ha anche implicitamente superato le differenti conclusioni rassegnate dal Procuratore generale di udienza.
5. Considerato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M