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Ordinanza — n. 16044/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding prescription and minor offense exclusion in building permit case.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16044/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal building. The appellant argued that the statute of limitations had expired and that the offense was too minor to warrant punishment. The court rejected these claims, noting that the appellate court relied on solid evidence regarding the construction timeline and the permanent nature of the structure in a high-risk zone.

Legislator-Regeste

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 158 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate witness testimony or substitute its own assessment for the appellate court's reasoned findings on the timing of the offense or the minor nature of the act.

Schlagwörter

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statute of limitations minor offense exclusion illegal building appellate review evidence assessment mildernder Umstand Wiederherstellung der Frist verminderte Schuldfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 131-bis cod. pen.
Ancora, è censurato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur in presenza di molti indici positivi.
Art. 158 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ancora, è censurato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur in presenza di molti indici positivi.
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Volltext

posto da: IPPOLITO FRANCESCO nato a NAPOLI il 04/04/1974 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 19/9/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 13/5/2024 dal Tribunale di Noia, con la quale Francesco Ippolito era stato giudicato colpevole del reato di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 44, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sebbene maturata quantomeno nel 2018, come da deposizioni riportate ed allegate; la sentenza, al riguardo, si fonderebbe su congetture. Ancora, è censurato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur in presenza di molti indici positivi.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, quanto all'epoca di realizzazione degli abusi, che la Corte di appello ha richiamato le dichiarazioni del testimone di polizia giudiziaria, maresciallo Iorio, il quale aveva riferito che le opere erano state appena eseguite, quindi ad inizio del 2021, così dovendosi ricavare dal materiale utilizzato (legno interno, pannelli), che era nuovo. Questo giudizio, peraltro, è stato interamente recepito dal Collegio di merito, che lo ha condiviso già solo con la visione delle immagini in atti, di tale evidenza da non rendere necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio sul punto.

Ancora, la sentenza ha sostenuto che la deposizione del teste Piccolo (il quale aveva invece riferito la realizzazione del manufatto al 2017) non poteva, in sé, ritenersi sufficiente a superare le chiare emergenze istruttorie di segno contrario sopra richiamate; la stessa deposizione Piccolo, peraltro, è ampiamente riportata in ricorso, con integrale allegazione (insieme a quella di Alessandro Zinno), così richiedendosi a questa Corte una rivalutazione in merito delle stesse dichiarazioni, in senso più favorevole, evidentemente non consentita al Giudice di legittimità.

5. Rilevato, di seguito, quanto alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che la motivazione del provvedimento impugnato risulta ancora pienamente congrua e priva di vizi. Il Giudice di appello - richiamata giurisprudenza di legittimità - ha infatti sottolineato, in primo luogo, l'ubicazione dell'abuso, eseguito in zona agricola ad elevatissimo rischio sismico, nonché sottoposta a vincolo paesaggistico, in totale assenza di titoli urbanistici; già di per sé, dunque, un'opera che non consentiva di ritenere l'offesa al bene protetto come di minima entità.

Ancora, la sentenza ha evidenziato che il manufatto appariva nel complesso realizzato con destinazione abitativa, in contrasto con le disposizioniurbanistiche e con palese assenza di ogni carattere precario; il bene, infatti, risultava finalizzato a soddisfare esigenze permanenti e durature nel tempo. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MCi\;.1A-0, 2026 2