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Ordinanza — n. 16043/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and solid lower court reasoning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16043/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for throwing vases and insulting the victim, arguing against the sentence and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was solid, specific, and correctly noted the absence of positive elements for mitigation.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or if the contested judgment contains solid and adequate reasoning free from manifest illogicality.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds solid lower court reasoning generic mitigating circumstances court costs and fine Strafmilderung unverhältnismässige Strafe verminderte Schuldfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 674 cod. pen
Premesso che con sentenza del 17/9/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 12/6/2024 dal Tribunale di Noia, con la quale Felice Iervolino era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 674 cod. pen.
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Volltext

posto da: IERVOLINO FELICE nato a CERCOLA il 25/08/1965 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 17/9/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 12/6/2024 dal Tribunale di Noia, con la quale Felice Iervolino era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 674 cod. pen.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con vizio di motivazione (2 motivi, dunque, sebbene numerati 1) e 3).

3. Considerato che il ricorso (che non coinvolge il giudizio di responsabilità) è inammissibile, sia perché del tutto privo di specificità, sia in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulla questione qui riproposta - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la Corte ha confermato la pena irrogata dal primo Giudice valorizzando l'idoneità lesiva della condotta (lancio di vasi verso il balcone sottostante), peraltro accompagnata da insulti nei confronti della persona offesa. Quanto, poi, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la pronuncia impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi positivi di valutazione, oltre che di condotte riparatorie o, comunque, volte ad elidere le conseguenze del reato. Nessuna indicazione di segno positivo, peraltro, si trae dal ricorso come eventualmente offerta al Giudice del merito.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

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