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Ordinanza — n. 16042/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding public utility work conversion and sentencing calculation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16042/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims of insufficient reasoning regarding the conversion of detention to public utility work and sentencing calculation. The appellate court found the lower court's decision solid, noting the defendant owned the illegal waste business and had not performed any remedial activities. Consequently, the request for alternative sentencing was deemed disconnected from the rehabilitative function of such sanctions.

Legislator-Regeste

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 168 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the contested judgment contains solid and adequate reasoning free from manifest illogicality, as seen when the court correctly identifies that the defendant's lack of remedial actions precludes the conversion of detention to public utility work.

Schlagwörter

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inadmissible appeal lack of motivation public utility work sentencing calculation waste management crime rehabilitative function appellate reform Strafanpassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152
349 cod. pen.
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Volltext

posto da: D'AMMORA VINCENZO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 01/03/1983 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 10/6/2025 la Corte di appello di Napoli riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 22/1/2024 dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale Vincenzo D'Ammora e Emilio D'Ammora erano stati giudicati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai sensi del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e 349 cod. pen.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione Vincenzo D'Ammora, contestando il vizio di motivazione con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità, nonostante la richiesta difensiva, nonché in tema di dosimetria della pena, oggetto ancora di una lacuna argomentativa.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello, ribadita la responsabilità penale degli imputati (invero non contestata in questa sede), ha sottolineato, proprio in ordine a Vincenzo D'Ammora, che non poteva essere accolta la richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità, ritenuto non idonea a scongiurare per il futuro le medesime violazioni contestate in questa sede. A tale riguardo, la sentenza ha evidenziato che l'imputato era titolare intestatario dell'attività di impresa nello svolgimento della quale erano stati prodotti e gestiti illecitamente i rifiuti oggetto di rubrica, nonché proprietario dei locali adibiti all'esercizio dell'impresa stessa; ancora, è stato sottolineato che nessuna attività di recupero o di regolarizzazione, valutabile favorevolmente, era stata compiuta (né, peraltro, prospettata neppure nei motivi aggiunti, con i quali era stata chiesta la sostituzione della pena detentiva, così da risultare che la stessa domanda era "del tutto sganciata in concreto dalla funzione rieducativa a cui comunque le sanzioni sostitutive sono preposte").

5. Rilevato, inoltre, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che la sentenza, dopo aver ridotto la pena per il coimputato Emilio D'Ammora, ha congruamente ritenuto di non operare nei medesimi termini quanto a Vincenzo D'Ammora, in forza delle stesse considerazioni sopra richiamate in tema di conversione della pena, dunque con motivazione non viziata.

6. Considerato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M