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Ordinanza — n. 15985/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of correlation between appeal grounds and first-instance reasoning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15985/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the specific ground raised regarding the denial of a minor damage mitigation did not correlate with the first-instance court's reasoning. The lower court had acknowledged the existence of this mitigation but deemed it equivalent to the contested recidivism, thus refusing to reduce the sentence. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to challenge the substantive decision on the merits.

Legislator-Regeste

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Art. 581, commi 1, lett. d, e 1-bis, e 591, commi 1, lett. c, e 4, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the specific ground of violation or defect of reasoning does not correlate with the arguments presented in the decision being appealed.

Schlagwörter

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inadmissible appeal lack of correlation specific grounds first instance reasoning procedural defect Schutz gegen unerlaubte Handelspraktiken weitere Anklagepunkte Rückfalltatbestand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 581, commi 1, lett. d, e 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 591, commi 1, lett. c, e 4, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01
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Volltext

posto da: Boukili Wahid (cui: Ólxhut7) nato in MAROCCO il 10/09/1974 avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Wahid Boukili ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che ne ha affermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen., contestatogli per essersi impossessato di varia merce esposta a pubblica fede sottraendola presso un supermercato, e, riconosciuta la contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale nonché le circostanze attenuanti generiche equivalenti, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante del danno di lieve entità, poiché sarebbe stato motivato non sulla base di una valutazione oggettiva del fatto e del danno cagionato, ma sulla base di una supposta abitudinarietà della condotta, peraltro non provata e non contestata - non è ammissibile in sede di legittimità, ai sensi degli artt. 581, commi 1, lett. d, e 1 -bis, e 591, commi 1, lett. c, e 4, cod. proc. pen, per aspecificità rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (v.

Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01) del corrispondente motivo di appello che contestava l'omesso riconoscimento dell'attenuante, dovendosi rilevare la causa di inammissibilità nella mancatacorrelazione tra il motivo di impugnazione e le argomentazioni della decisione di primo grado, che ha riconosciuto la sussistenza dell'attenuante in parola anche se, avendone ritenuta l'equivalenza con la contestata recidiva, non ne ha derivato una riduzione della pena. Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 P P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFEDERICO MARIA MERIGGI FRANCESCO CANA ZI r DEPOSITATA cAmc Il Fu