Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding criminal liability elements.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant's defense arguments were deemed non-specific because they merely repeated the criticisms already rejected by the Court of Appeal without providing new factual or legal analysis. Consequently, the court applied Article 591 of the Code of Criminal Procedure to reject the appeal for failing to meet the requirement of a specific critique.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; motivi di ricorso inammissibili se riproducono pedissequamente le censure di appello senza una critica puntuale e argomentata.
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KI-generiertVolltext
ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAHIRI GIUSEPPE nato a ERICE il 05/01/1981 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Tahiri; rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Trapani in data 17 luglio 2023, con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Tahiri in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 628, commi primo e secondo, cod. pen. (capo A) e artt. 582 e 585 cod. pen., con riferimento all'art. 576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen. (capo B) commessi il 13 giugno 2021; considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato al capo A);
2) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al capo A);
3) Violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 669-bis cod. pen.;
4) Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.;
5) Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del delitto di rapina, prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti nell'interesse del ricorrente non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi con corrette argomentazioni dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che deve a tale riguardo ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che nel caso di specie risulta del tutto omessa la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto diimpugnazione, non potendo queste ultime ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M