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Ordinanza — n. 15768/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds lacking specific argumentation against lower court.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15768/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because all grounds were merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. The appellant argued for conviction reversal on recidivism, sentencing leniency, and discretionary mitigation, but the court found these lacked specific factual or legal critique. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the requirement of a distinct, reasoned argument against the lower court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must contain specific, reasoned arguments distinct from those previously rejected; mere repetition of appellate grounds without new critical analysis renders them inadmissible.

Schlagwörter

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inadmissible appeal repetitive grounds lack of specific argumentation cassation procedure appellate review standards Nichtigkeitsgründe ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
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Volltext

posto da: CUSUMANO PAOLO nato a CALTAGIRONE il 03/02/1966 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paolo Cusumano; ritenuto che tutti i motivi del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve infatti ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); considerato che la prima doglianza proposta, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, non risulta sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente rilevato come la ricezione sulla carta postepay intestata all'imputato di una somma priva di qualsivoglia causale risultasse dimostrativa della consapevolezza da parte dello stesso dalla relativa provenienza illecita (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., si duole della mancata valutazione della particolare tenuità del fatto, senza confrontarsi concretamente con la specifica motivazione offerta al riguardo dalla Corte territoriale, che ha invece correttamente escluso la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'operatività dell'istituto in esame, difettando sia il requisito della non abitualità della condotta che quello della particolare tenuità dell'offesa, in ragione del valore economico non esiguo della somma sottratta illecitamente agli aventi diritto (si veda ancora pagina 2 della sentenza impugnata); considerato, infine, che anche l'ulteriore censura proposta nel terzo motivo di ricorso, con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele Calvisi Maria Danielorsellino DEPO tt¦I CAr 3 Àpi2026 FUTtC