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Ordinanza — n. 15757/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit and improper new grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15757/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision was illogical regarding his refusal to provide his full name to police officers near a train track. The court rejected this, noting the original complaint lacked sufficient evidence and that new arguments raised after the deadline were barred by procedural rules.

Legislator-Regeste

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds lack merit or are new and improperly introduced, as the connection between original and new grounds is essential to prevent the surreptitious advancement of appeal deadlines.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility new grounds barred manifest illogicity standard procedural time limits connection of grounds

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 600, cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850

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Volltext

LUCA nato a PESCARA il 03/11/1976 avverso la sentenza del 10/02/2025 del TRIBUNALE di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con l'unico motivo del ricorso (così qualificato l'atto di appello presentato nel suo interesse), Gianluca Valleriani articola obiezioni che attengono al merito della contestazione elevata a suo carico e che — anche in quanto non supportate da pertinenti elementi documentali di riscontro e, pertanto, carenti di autosufficienza — non sono idonee a dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che ha tratto argomento dal reiterato rifiuto, da parte dell'imputato, di declinare le proprie generalità al cospetto delle forze dell'ordine che, impegnate nello svolgimento di ordinario servizio di istituto, erano intervenute per convincerlo a spostarsi dal punto, prossimo a binario ferroviario, nel quale egli si era collocato, in tal modo causando intralcio alla circolazione ferroviaria; che l'inammissibilità del ricorso originario si estende, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ai motivi nuovi (proposti con atto depositato il 19 gennaio 2026), cui si trasmette «il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 — 01); che la presentazione, a seguito della fissazione dell'udienza del 22 gennaio 2026, della citata memoria del 19 gennaio 2026, assicura, per altro verso e a dispetto dell'attivazione della procedura de plano, circa l'effettiva instaurazione del contraddittorio, sicché ogni eventuale irritualità deve intendersi, comunque, sanata; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M