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Ordinanza — n. 15751/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal against second-instance plea deal, ruling waived grounds bar review.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15751/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellants had previously waived all grounds for appeal to agree on a specific sentence. The appellants, Cimmino and Fortunato, argued that the second-instance judge failed to address lack of evidence regarding specific aggravating circumstances. The court ruled that once parties agree on a plea deal, the appellate judge's review is strictly limited to non-waived issues, barring any new arguments about evidence or legal qualification.

Legislator-Regeste

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 589, cod. proc. pen.: When parties agree on a plea deal in the second instance, the appellate court's cognition is limited to non-waived grounds, rendering appeals based on waived evidence or legal qualification inadmissible.

Schlagwörter

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plea deal in appeal waiver of grounds cognition limitation second instance procedure inadmissible appeal evidence sufficiency legal qualification verminderte Schuldfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod.
Art. 589, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
277196); che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
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Volltext

posti da: CIMMINO SOSSIO nato a FRATTAMAGGIORE il 20/04/2000 FORTUNATO VINCENZO nato a NAPOLI il 08/11/2004 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i ricorsi sono stati presentati avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che dispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo»; che, in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, deo. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; 2che, nel caso in esame, le difese di Sossio Cimmino e Vincenzo Fortunato ed I il Procuratore generale territoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, l'accoglimento dei motivi concernenti l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le contestate aggravanti e la misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia, differente motivo di censura da parte degli imputati; che, a quest'ultimo proposito, occorre ribadire, con la giurisprudenza di legittimità, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sulle residue questioni devolute con l'appello in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); rilevato che, con i rispettivi motivi di ricorso, Cimmino e Fortunato deducono che il giudice di appello ha omesso di prendere atto dell'assenza di prova in ordine alla loro per il reato di lesioni personali, l'uno, e di porto non giustificato di oggetti atti ad offendere, l'altro; che le censure non sono, per le ragioni sopra esposte, consentito in questa sede, atteso che «il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M