Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 15743/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding non-prosecution due to minor offense, citing lack of specific mitigating circumstances.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15743/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's denial of the non-prosecution plea. The appellant argued for abstract fragility, but the court found the lower court's reasoning sufficient by implicitly excluding the offense's tenuity through its characterization of the conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court of first instance satisfies the motivation requirement for non-prosecution pleas by implicitly excluding the offense's tenuity through the qualitative characterization of the conduct, without needing explicit separate analysis.

Schlagwörter

KI-generiert
non-prosecution plea particular tenuity of offense motivation requirement implicit exclusion procedural inadmissibility

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud
266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv.
Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone
280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: CONTINISIO MICHELE nato a SANTERAMO IN COLLE il 09/04/1991 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i Motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha indicato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse al concreto coefficiente di offensività della condotta, espressiva, innanzitutto perché protrattasi, con cadenza relativamente serrata, nell'arco di quasi un anno, dell'insensibilità dell'imputato, peraltro già condannato in via definitiva per analoga fattispecie criminosa, al rispetto delle prescrizioni impostegli all'atto della sottoposizione alla misura di prevenzione; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen.

— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003;

Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.MDEPOSITATA IN ,APP. 2026 Fur ui De