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Ordinanza — n. 15580/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and non-specific procedural nullity claims.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15580/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared Vincenzo Bava's appeal inadmissible because his claims of procedural nullity were manifestly unfounded and lacked specific factual or legal arguments. Bava argued violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court found his complaints to be generic assertions without supporting data or specific legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected as a 'non-motive' under established case law, and Bava was ordered to pay the procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal for nullity is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and devoid of specific factual or legal elements required to justify the requested judicial outcome.

Schlagwörter

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procedural nullity inadmissible appeal manifestly unfounded non-motive Article 129 c.p.p. procedural costs Cassation appeal

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 129 c.p.p.
Vincenzo Bava ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 606, comma 3, c.p.p.
ex art. 606, comma 3, cod.
art. 129 cod. proc. pen
Vincenzo Bava ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. pen
Vincenzo Bava ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 129 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 7 n. 34567 del 07/10/2025, Dalmazzo
Sez. 7 n. 34567 del 07/10/2025, Dalmazzo, non mass.; sul contenuto essenziale dell'atto d'impugna-zione si vedano, ex plurimis: Sez.
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 30040 del 23/05/2024, Amato
254584 - 01, e, tra le più recenti, Sez. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motiva-zione, e Sez.
Sez. 7 n. 9378 del 09/02/2022, Galperti
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 4 n. 30620 del 13/06/2024, T.
Sez. 4 n. 27761 del 04/05/2023, Titone
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

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Volltext

posto da: BAVA VINCENZO nato a TORINO il 24/09/1976 avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;N. 3553/2026 R.G. Motivi della decisione 1. Vincenzo Bava ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu-tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Vendono formulate doglianze del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ovvero non è accompagnato dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'asso-luzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Tale censura costituisce invero un "non motivo" perché non deduce l'assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure con-template nell'art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove si sostanzia nella mera deduzione di una omessa pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. pen., senza alcuna specificazione di quali sarebbero le circostanze deponenti in tal senso e con riferimento a giudizio di secondo grado instaurato da un appello avente a oggetto la sola commisurazione giudiziale della pena e conclusosi con sentenza di conferma del trattamento sanzionatorio anche in considerazione della rilevanza dei fatti come accertati all'esito del giudizio di primo grado (cfr.

Sez. 7 n. 34567 del 07/10/2025, Dalmazzo, non mass.; sul contenuto essenziale dell'atto d'impugna-zione si vedano, ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01, e, tra le più recenti, Sez. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motiva-zione, e Sez.

4. Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si ve-dano altresì: Sez. U, n 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con rife-rimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualifi-cazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto conte-nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T., in motivazione, e Sez. 4, n. 27761 del 04/05/ 2023, Titone, in motivazione).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. seni. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo 2N. 3553/2026 R.G.

P.Q.M.

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