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Ordinanza — n. 15577/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against plea bargain verdict for lack of grounds under Art. 448 c.p.p.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15577/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain verdict inadmissible. The defendant argued for legal errors, but the lower court correctly qualified the facts and imposed a proportional sentence. The appeal was rejected because no grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure were present, and the ruling was issued without formalities as required by law.

Legislator-Regeste

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain verdicts are inadmissible unless based on specific statutory grounds, and such inadmissibility rulings must be made without formalities.

Schlagwörter

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plea bargain appeal inadmissibility ruling Art. 448 c.p.p. proportional sentence Cassazione ordinanza Geldbußen wegen Zuwiderhandlung gegen Verfahrensvorschriften Berechnungsweise der Geldbuße Anfechtung von Verwaltungsverfügungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta de lie parti, i(3, sensi dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de piano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedirnentaie per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione deila biena ;.
Art. 129 cod. proc. pen.
Nella specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, avendo il Tribunale evidenziato che dall'esame degli atti di indagine non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.P. 309/90
peni; che i fatti sono stati correttamente qualificati ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d P .
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta de lie parti, i(3, sensi dell'art. 444 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkournya
Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che i ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Volltext

da: SARCUNO FABIO nato a PALERMO il 02/12/1972 avverso la sentenza del 12/12/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Sarcuno Fabio a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta de lie parti, i(3, sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra ie parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione dei fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (tra le tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkournya„ Rv. 234824).

Inoltre, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448„ comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci:, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non Immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Rv. 283023 - 01).

Nella specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, avendo il Tribunale evidenziato che dall'esame degli atti di indagine non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peni; che i fatti sono stati correttamente qualificati ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d P . P, 309/90 e che la pena è congrua. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de piano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedirnentaie per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione deila biena ;. ia dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che i ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dicniara i P.Q.Mli Consigliere estensore Il Pre- diteMariarosaria Bruno'' - Donatefa Flerranti