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Ordinanza — n. 15564/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible grounds under new procedural law.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15564/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing errors in legal qualification, sentencing, and the rejection of a probation suspension request. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to defects in the defendant's consent, lack of correlation between the plea and the sentence, or illegal sentencing, excluding general arguments about legal characterization or procedural options.

Legislator-Regeste

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.; Art. 444 e ss. c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for defects in the defendant's consent, lack of correlation between the plea and the sentence, or illegal sentencing, excluding general arguments on legal qualification or procedural options.

Schlagwörter

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plea bargain appeal inadmissible grounds drug trafficking conviction procedural limitation sentencing legality

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 444 e ss. c.p.p.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro
Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv.
Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Moretti
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedi-mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi-cata in dispositivo.

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Volltext

posto da: PASCALI DANIELA natci a LECCE il 26/04/1986 avverso la sentenza del 17/11/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;N. 3064/2026 R.G. Motivi della decisione 1. Daniela Pascali ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale le è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo con un primo motivo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione dei fatti, che si assume che ab initio dovevano essere qualificati corre riferibili all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, con il secondo motivo in relazione alla determina-zione della pena e con il terzo motivo in relazione al mancato vaglio della possibilità di sospensione del processo per messa alla prova, alla luce della sentenza 90/2025 della Corte costituzionale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per mrtivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu-ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Nel caso in esame il primo motivo è del tutto destituito di fondamento in quanto comunque in sede di patteggiamento, pur a fronte dell'ingente quantitativo i cocaina di cui all'imputazione (103 grammi) — che evidentemente rendeva ob-bligato che l'editto accusatorio si riferisse all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90- le parti hanno concordato, e il giudice l'ha ratificata, una pena riferibile alla previ-sione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Quanto alle doglianze in punto di dosimetria della pena, peraltro assoluta-mente generiche, sono manifestamente inammissibili in quanto, come visto, l'am-bito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pena.

Infine, costituisce ius receptum che in tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in guanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche 2N. 3064/2026 R.G. assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (cfr. Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761 - 02; conf.

Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072 - 01).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedi-mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi-cata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M