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Ordinanza — n. 15562/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against sentence for drug trafficking as grounds are inadmissible under procedural law.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15562/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal against the Milan Tribunal's sentence inadmissible due to generic grounds lacking specific legal basis. The appellant challenged the two-year prison term and fine for cocaine trafficking, arguing violations of law and motivational defects. The court rejected these claims because the appeal failed to meet the strict requirements of Article 448 of the Code of Criminal Procedure following the Orlando reform, and the agreed sentence fell within the statutory range.

Legislator-Regeste

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. Appeals against sentences imposed upon request must be specific and substantiated; generic complaints lacking concrete legal grounds are inadmissible, and the appellant bears the cost of the proceedings.

Schlagwörter

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inadmissible appeal drug trafficking penalty Orlando reform specific grounds requirement procedural admissibility

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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Volltext

D nato il 31/10/2002 avverso la sentenza del 11/11/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Bourkiwi Mohamed ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa in relazione alla detenzione con finalità di spac-cio di un panetto di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura della pena applicata.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica-bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave. D'altro canto, la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M