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Ordinanza — n. 15545/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for cannabis cultivation where quantity exceeds statutory aggravating threshold.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15545/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the lack of justification and the application of the quantity aggravating circumstance. The defense argued for an exemption due to lack of intent and questioned the threshold for 'huge quantity,' but the court found the lower court's reasoning logically sound and factually based. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 73, comma 4 e 80 d.P.R. 309/90; Art. 47 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly excludes the justification of lack of intent and applies the quantity threshold based on established Supreme Court criteria, as the defendant's arguments merely contest factual evaluation rather than legal errors.

Schlagwörter

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cannabis cultivation huge quantity aggravating exemption lack of intent inadmissible appeal drug quantity threshold medizinische Notwendigkeit qualifizierte Fahrunfähigkeit Soforthilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90
Art. 80 d.P.R. 309/90
Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 80 d.P.R. 309/90.
Art. 47 cod. pen.
Rilevato che la difesa lamenta: 1 vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 47 cod. pen.;
art. 47 cod. pen
Rilevato che la difesa lamenta: 1 vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 47 cod. pen.;
art. 80 d.P.R. 309/90
Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 80 d.P.R. 309/90.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito
Sez. U, n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi
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Volltext

da: TUSEDDU ASCHIM nato il 29/08/1961 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da Tuseddu Aschim, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 4 e 80 d.P.R. 309/90, per avere allestito una piantagione di cannabis, composta da 2111 piante di altezza variabile tra 40 e 160 cm. ed altre piante in fase di essiccazione, contenenti tutte un quantitativo di principio attivo pari a 2.150 grammi. Rilevato che la difesa lamenta: 1 vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 47 cod. pen.;

2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 80 d.P.R. 309/90. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Rilevato che l'esimente invocata è stata validamente esclusa in sentenza, alla luce di tutte le circostanze illustrate a pag. 10 della sentenza, univocamente deponenti, sulla base di un ragionamento immune da aporie logiche, per l'assenza dei prospettato convincimento dell'imputato di stare svolgendo un'attività autorizzata e lecita. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il dato ponderale di principio attivo (grammi 2150) presente nelle piante supera il valore soglia individuato dalle Sezioni Unite Polito al di sotto del quale non è di regola configurabile l'aggravante dell'ingente quantità [Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005:"In tema di stupefacenti, per i'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile ia circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal dl. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. (In applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle cd. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi)].

Considerato che i rilievi difensivi in ordine al profilo riguardante il principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente si appaiesano del tutto generici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M