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Ordinanza — n. 15541/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding lack of generic mitigating circumstances due to defendant's criminal record.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15541/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting claims of flawed reasoning regarding the defendant's criminal responsibility and the denial of generic mitigating circumstances. The defense argued for logical inconsistencies in the lower court's assessment, but the Court found the appellate judgment sufficiently motivated and based on correct inferential criteria. Consequently, the Court ruled that the denial of leniency was justified by the defendant's negative personality profile and extensive prior criminal record.

Legislator-Regeste

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: The appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances is valid when the defendant's criminal history demonstrates a negative personality profile, as the law does not require an explicit evaluation of every defensive argument.

Schlagwörter

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generic mitigating circumstances criminal record assessment negative personality profile appellate court reasoning inadmissible appeal DPR 309/90 criminal responsibility mildernder Umstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 62 bis cod. pen.
265826 - 01:"In terna di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
art. 62 bis cod. pen
265826 - 01:"In terna di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In terna di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.
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Volltext

(CUI: 06361XE) nato il 18/01/1998 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Knali Abdelait, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato;

2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i rilievi sviluppati nel primo motivo di dogl anz.a, deLro l'apparente prospettazione dei vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con duello del Tribunale.

Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno dei decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici e l'assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In terna di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.M