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Ordinanza — n. 15538/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of penalty arguments in plea agreement under Art. 599-bis. The defendant's complaint regarding excessive sentencing is barred by the agreement's terms.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15538/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay costs. The defendant argued that the appellate court violated Article 129 of the Code of Criminal Procedure by imposing an excessive penalty. However, the Court held that entering into a plea agreement under Article 599-bis constitutes a radical waiver of all objections regarding the agreed penalty and the lack of assessment of alternative conditions for acquittal.

Legislator-Regeste

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: The conclusion of a plea agreement under Article 599-bis renders inadmissible any appeal challenging the penalty quantification or the failure to evaluate conditions for acquittal, as these issues are deemed waived by the parties' consent.

Schlagwörter

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plea agreement inadmissibility Article 599-bis waiver excessive penalty bar conditions for acquittal Cassation procedural rule Disziplinarstrafe unverhältnismässige Sanktion Berufsfehltreten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Considerato che il raggiungimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti„ Esaminato H ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore si duole della violazione dell'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Considerato che la decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che il raggiungimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti„ Esaminato H ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore si duole della violazione dell'art. 129 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Nmariniello, Rv. 276102
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Volltext

0V53) nato il 14/07/1987 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;MOTIVI DELLA DECISIONE Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato ia pena inflitta a Leba Eduart, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti„ Esaminato H ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore si duole della violazione dell'art. 129 cod. proc. peri. e dell'assenza di motivazione con riferimento alla sanzione irrogata, da reputarsi eccessiva.

Considerato che il raggiungimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso dei pubbiico ministero sulla richiesta ed ai contenuto difforme della pronuncia (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Nlariniello , Rv. 276102, così massimata:

«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere ai concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed ai contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegaiità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»).

Considerato che i motivi proposti non rientrano tra quelli per i quali è consentita i'impugnazione in questa sede. Considerato che la decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che prevede espressamente tale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa determinare in euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto delle ragioni d'inammissibilità.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore Dr P n, TATA I i Mariarosaria Bruno IN Li ..-' -1(A) 29 A i'2026 io