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Ordinanza — n. 15531/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement due to waived grounds and procedural preclusion.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15531/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible without formalities under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued that the lower court failed to verify specific mitigating circumstances and legal qualifications, but these grounds were explicitly waived during the appellate sentencing agreement. The court ruled that such waivers create preclusive effects on the entire litigation process, barring any new arguments in the final appeal stage.

Legislator-Regeste

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The waiver of appeal grounds regarding the legal qualification of facts and the assessment of mitigating circumstances precludes their re-litigation in the cassation appeal, as the party's discretionary power to agree on the penalty creates binding preclusive effects.

Schlagwörter

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waiver of appeal grounds sentencing agreement preclusive effect cassation inadmissibility discretionary power procedural preclusion mitigating circumstances

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Ed invero, questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 610 cod. proc. pen.
I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
artt. 599-bis cod. proc. pen
La Rosa Andrea e Marino Yuri, con due separati ricorsi, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ed invero, questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero
(così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Leone
concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (così Sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Leone, Rv.
Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile
Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv.
Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, Abbattista
Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina
ex multis Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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Volltext

di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;N. 1761/2026 R.G. Motivi della decisione 1. La Rosa Andrea e Marino Yuri, con due separati ricorsi, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599-bis cod. proc. pen. deducendo il La Rosa Vi -da motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio, in particolare laddove i giudici del gravame del merito non hanno verificato se il fatto rientrasse nell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e il Marino vizio motivazionale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. peri. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte aal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

3. È stato anche precisato che, in relazione a casi quale quello che ci occupa, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti 2N. 1761/2026 R.G. concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (così Sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Leone, Rv. 277196, che ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. pi -oc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; conf.

Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01 che ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale; Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep.2024, Abbattista, Rv. 285702 - 03, che ha ribadito che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti).

È pacifico che nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati. (cfr. ex multis Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02). Una volta che le Parti hanno esercitato il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

P.Q.M