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Ordinanza — n. 15528/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of necessary criticism of lower court arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15528/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation dismissed Francesco Rafaschieri's appeal against his conviction for drug possession and trafficking. The appellant argued that the appellate court failed to properly critique the evidence regarding the intent to sell, yet the court found the evidence logical and coherent. The court ruled the appeal inadmissible because the grievances were already adequately addressed by the lower judges without requiring further specific criticism.

Legislator-Regeste

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Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances raised were already sufficiently examined and rejected by the court of first instance without the need for a specific critique of the reasoning.

Schlagwörter

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drug trafficking conviction inadmissible appeal lack of specific critique possession for sale Cassazione dismissal

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90
Il ricorrente denuncia con un unico motivo di ricorso violazione di leg ge con riguardo all'art. 73, co.
Art. 75 d.P.R. n. 309/1990
Art. 191 c.p.p.
309 del 1990 e degli art. 191, 192, 533 e 546 c.p.p., nonché difetto di motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità penale.
Art. 192 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90
Il ricorrente denuncia con un unico motivo di ricorso violazione di leg ge con riguardo all'art. 73, co.

Zitierte Rechtsprechung

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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Volltext

NCESCO nato a BARI il 30/09/1981 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Rafaschieri Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Bari, alla pena di anni 1, mesi 1 giorni 10 di reclusione ed euro 6.600,00 di multa in ordine al reato di cui all' art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90 poiché deteneva e cedeva sostanze stupefacenti.

2. Il ricorrente denuncia con un unico motivo di ricorso violazione di leg ge con riguardo all'art. 73, co. 5 e art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e degli art. 191, 192, 533 e 546 c.p.p., nonché difetto di motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità penale. Invero, il ricorrente odierno con un unico motivo di ricorso censura la sentenza d'appello nella parte in cui, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, ritiene provata sia la riconducibilità della sostanza stupefacente in proprio capo, e dun que la detenzione a fine di spaccio, sia l'avvenuta cessione di sostanza nei confronti di Zippo Giovanni e Gismundo Nicola, esclusa dalla pronunzia di I grado.

La Corte d'appello ritiene provata la finalità di spaccio alla luce dei profili ponderali e della modalità di presentazione e di occultamento della sostanza stupefacente detenuta in termini assolutamente logici e coerenti con le emergenze processuali, nonché in ragione dell'assenza di una giustificazione alternativa alla finalità di cessione della sostanza stupefacente detenuta, tenuto conto che il ricorrente si intratteneva, senza una plausibile ragione, all'interno dell'androne del condominio.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M D P.Q.Mh CI',29 Ap/R 2026