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Ordinanza — n. 15522/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for lack of reasoning and sentencing review.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15522/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding contradictory reasoning and insufficient sentencing reduction. The defense claimed the lower court failed to apply specific justifications and did not maximize the collaboration mitigation, but the court found these issues concerned factual evaluation reserved for the appellate court. Consequently, the court upheld the original sentence, noting that implicit reasoning and sentencing discretion are beyond the scope of cassation review.

Legislator-Regeste

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90; Art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90: Appeals challenging the factual reconstruction of the crime or the implicit reasoning regarding sentencing reduction are inadmissible as they infringe upon the exclusive competence of the appellate court.

Schlagwörter

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inadmissible appeal implicit reasoning sentencing discretion collaboration mitigation appellate competence criminal liability procedural error mildernder Umstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
gliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Moukhliss Abdessamad, ritenuto responsabile nella sentenza di appello, in riforma di quella di primo grado, del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90
309/90 e condannato, concessa l'attenuate di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva, alla pena di anni 2 di reclusione oltre la multa.
Art. 54, comma 3, cod. pen.
Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54, comma 3, cod. pen.;

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna
Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale
227142) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv.
Sez. 6, n. 9120 dei 02/07/1998, Urrata
Sez. 6, n. 9120 dei 02/07/1998, Urrata, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
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Volltext

gliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Moukhliss Abdessamad, ritenuto responsabile nella sentenza di appello, in riforma di quella di primo grado, del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e condannato, concessa l'attenuate di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva, alla pena di anni 2 di reclusione oltre la multa. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli;

2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54, comma 3, cod. pen.;

3. Carenza di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena in conseguenza della concessione dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, nella misura massima di due terzi. Considerato che le deduzioni sviluppate nei primi due motivi di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Considerato che le censure riguardanti il trattamento sanzionatorio sono palesemente destituite di fondamento: la scelta di ridurre la pena nella misura della metà per effetto della concessione dell'attenuante della collaborazione - rimessa al prudente apprezzamento del giudice - è stata adottata sulla base di criteri di equità e congruità, che sfuggono al sindacato di legittimità (in motivazione si è posto in rilievo il fatto che l'imputato è gravato da altri precedenti penali, che il suo comportamento è stato solo apparentemente collaborativo e che non risultano dagli atti ulteriori elementi valorizzabili a suo favore).

Il che giustifica ampiamente la determinazione assunta in punto di determinazione del quantum della riduzione: in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101;

Sez. 6, n. 9120 dei 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301); in tema, poi, di quantificazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni della stessa per effetto del riconoscimento di aggravanti e attenuanti, è noto come, nel giudizio di cassazione, sia inammissibile ;a censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichi P.Q.M