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Ordinanza — n. 15508/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest lack of foundation and excess of merit review.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15508/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's arguments regarding the conviction and sentencing were manifestly unfounded. The court found the lower judges correctly utilized Guardia di Finanza evidence to prove hidden labor intermediation and noted the defendant had already exhausted conditional suspensions. Consequently, the appeal was rejected because the defense's differing merit assessments fell outside the scope of the admissibility review.

Legislator-Regeste

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the defense presents different merit assessments that exceed the perimeter of the admissibility judgment.

Schlagwörter

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inadmissible appeal manifestly unfounded excess of merit conditional suspension labor intermediation bewilligungspflichtige Arbeit ausserdienstliche Tätigkeit von Staatsbediensteten Mehrfachbeschäftigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Volltext

gliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 aprile 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma il 22 febbraio 2024, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 2, comma 2 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, ha rideterminato in 1 anno di reclusione la pena a carico di Santino Augusti, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Roma fino al 31 dicembre 2019. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, in termini non specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza, da cui è emerso che la società amministrata dall'imputato, e la Def Multiservice s.r.I., sotto la forma negoziale del contratto di appalto, hanno in realtà dissimulato una illecita intermediazione di manodopera, al fine di beneficiare del diverso regime impositivo e incamerare il relativo profitto.

Evidenziato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, oltre che dell'omessa sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, è manifestamente infondato, non confrontandosi l'impugnazione con le pertinenti argomentazioni della decisione impugnata che ha rimarcato sia il fatto che Augusti, gravato da due condanne definitive, ha già fruito due volte della sospensione condizionale della pena, sia che l'imputato non ha avviato alcuna rivisitazione critica della propria condotta, non qualificabile in termini di lieve entità.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P. P.Q.M1 Fu- 7' -'