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Ordinanza — n. 15500/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to lack of legal grounds for re-evaluation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15500/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The defense argued for alternative evidence evaluation and reduced sentencing, but the court found these arguments to be matters of merit rather than legal error. Consequently, the conviction was confirmed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible when the defense's arguments merely propose alternative factual assessments or merit-based evaluations that fall outside the scope of the court of cassation's review of legal correctness.

Schlagwörter

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drug trafficking conviction inadmissible appeal scope of cassation review merit-based arguments procedural costs order Vorwurf von Betäubungsmitteldelikten internationaler Betäubungsmittelhandel Substanzmittelmissbrauch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
d.P.R. 309 del 1990, art. 73
del Tribunale di Oristano il 20 maggio 2022, con la quale Giampietro Piras era stato condannato alla pena di anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 6.600 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole di una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Volltext

O nato a NUORO il 18/10/1973 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 14 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Oristano il 20 maggio 2022, con la quale Giampietro Piras era stato condannato alla pena di anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 6.600 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole di una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309 del 1990; fatti commessi in Noragugume in un arco temporale compreso tra il 9 aprile 2020 e il 25 agosto 2020 (capo 3).

Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ricostruire i fatti di causa, hanno valorizzato e correlato in maniera razionale i sequestri della P.G. e le conversazioni captate, non venendo in rilievo una mera ipotesi di cd. "droga parlata" (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata).

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della eccessività della pena, avendo la Corte di appello rimarcato, in senso ostativo, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento e l'elevato quantitativo di stupefacente detenuto (oltre 12 kg.). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro. P.Q.MIl C estensore 1.1 Fabio unica G"-noiP FL:fl