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Ordinanza — n. 15445/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to improper grounds and failure to raise new arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15445/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ardian Gjeloshi inadmissible, confirming the lower court's conviction for carrying a knife and violating entry restrictions. The appellant argued for procedural errors and misapplication of law regarding specific criminal articles, but the court found these grounds improper. The decision rests on the fact that the first set of arguments targeted the merits of the case rather than procedural flaws, while the second set was not raised during the initial trial.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on a re-evaluation of facts or arguments not raised in the first instance are inadmissible.

Schlagwörter

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inadmissible appeal procedural vices merits re-evaluation failure to raise criminal procedure Widerhandlung gegen das Waffengesetz Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Afghanistan unbefugter Waffenbesitz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
ElenaAugustin, articolando due motivi di ricorso, attraverso i quali deduce i vizi ex art. 606, comma1, lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Volltext

lla CORTE di APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze haconfermato la decisione del Tribunale di Prato in composizione monocratica del 12/06/2023,che aveva dichiarato Ardian Gjeloshi colpevole dei reati di cui agli artt. 4 legge 18 aprile1975, n. 110 (per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, uncoltello con manico in legno della lunghezza totale di cm. 17,5) e 76 d.lgs. 06 settembre2011 n. 159 (per aver contravvenuto al divieto di far rientro per anni tre nel Comune di Prato,impostogli con foglio di via obbligatorio del Questore di Prato, notificatogli il 21/08/2020) eper l’effetto – ritenuta la continuazione tra gli stessi - lo aveva condannato alla pena di mesisei e giorni quindici di arresto ed euro 1.050,00 di ammenda.2.

Ricorre per cassazione Ardian Gjeloshi, per il tramite del difensore avv. ElenaAugustin, articolando due motivi di ricorso, attraverso i quali deduce i vizi ex art. 606, comma1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in riferimentoagli artt. 62-bis e 133 cod. pen., 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248, 585 e 597 cod. proc. pen.,nonché per carenza di motivazione.3. Il ricorso è inammissibile, per essere fondato su censure non consentite, inquanto:a) con riferimento al primo motivo, la valutazione attinente ad aspetti che rientranonel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risulti esercitatocongruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondoil quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti iparametri fissati dall’art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino unarivalutazione in fatto, incentrata su elementi già oggetto di valutazione, ovvero che sirisolvano nell’auspicio di una valorizzazione di dati. che si assumano essere statiindebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato;b) per ciò che attiene al secondo motivo, trattasi di censure non dedotte in sede digravame.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI