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Ordinanza — n. 15438/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal violation, only factual re-evaluation allowed.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15438/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal against the suspension board's order inadmissible. The defense argued for a factual re-evaluation of the prisoner's dangerousness, but the court held that only legal violations are admissible grounds for appeal in this context. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 41-bis Ord. Pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against decisions on the extension of special detention regimes are inadmissible if they merely request a re-evaluation of factual elements, as only violations of law constitute grounds for admissibility.

Schlagwörter

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special detention regime dangerousness assessment criminal appeal admissibility factual re-evaluation legal violation requirement Nichtigkeitsgründe ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Verfahrensrügen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 41-bis Ord. Pen.
Pieraall’art. 41-bis Ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221
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Volltext

025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivospeciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, da Giuseppe Bellocco, detenuto inespiazione della pena di anni ventinove e mesi undici di reclusione, riportata per condannerelative a plurimi reati di cui agli artt. 73, 80 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, 337, 495,497;osservato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Bellocco, avv.

Pieraall’art. 41-bis Ord. Pen., per insussistenza di attualità della concreta pericolosità deldetenuto, tale da giustificare l’applicazione del regime penitenziario differenziato;considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, lasussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiestadalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario esufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, sulla scorta dei daticonoscitivi acquisiti (cfr.

Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221);rilevato, quindi, che il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato richiamando, conindicazione dei dati rilevanti, l’elevato spessore criminale del ricorrente;ritenuto che l’impugnazione presenti un forte tenore rivalutativo e fattuale, essendo essavolta ad auspicare una revisione degli elementi presenti nell’incarto processuale econsiderato che la difesa, sostanzialmente, denuncia pretesi vizi sotto il profilomotivazionale, in una materia nella quale è prospettabile unicamente il vizio di violazione dilegge;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosiun’ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI