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Ordinanza — n. 15437/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal against parole measure denial due to lack of specific legal grounds in cassation request.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15437/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cassation petition lacked specific legal grounds and factual arguments required by law. The appellant, Thiam Moussa, challenged the denial of alternative measures by citing his brother's housing offer and a job placement structure, which the lower court had already considered. The court rejected these arguments as mere objections to the lower court's conclusions without substantive legal or factual support.

Legislator-Regeste

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal must contain specific legal and factual grounds; mere objections to the lower court's conclusions without demonstrating a violation of law or new facts are inadmissible.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility specific grounds requirement parole measure denial alternative measures rejection procedural defect appeal Verfolgung ethnischer Tamilen ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Haftersatzmassnahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Elisabetta Feilliene,deducendo l’erroneità dell’impugnato provvedimento ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 616 cod. proc. pen
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Volltext

TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova harigettato la richiesta di concessione delle misure alternative ex artt. 47, 47-ter e 50 legge 26luglio 1975, n. 354, presentata da Thiam Moussa, in relazione alla pena di anni cinque, mesisette e giorni ventotto dieci di reclusione (con fine pena fissato al 13/06/2027 e inflittagli perfatti di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti), sottolineando trattarsi di unsoggetto ancora socialmente pericoloso, la cui posizione presenta criticità, sia quantoall’effettività del domicilio destinato all’esecuzione della pena, sia quanto alla posizionelavorativa.2.

Ricorre per cassazione Thiam Moussa, a mezzo dell’avv. Elisabetta Feilliene,deducendo l’erroneità dell’impugnato provvedimento ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e)cod. proc. pen., per esser stata fornita la disponibilità del fratello del condannato ad ospitarequest’ultimo, nonché per esser stata acquisita la disponibilità di una struttura a procedereall’inserimento lavorativo del soggetto.3. Trattasi di censure del tutto aspecifiche e prive di una apprezzabile esposizionedelle ragioni poste a fondamento delle stesse, sia quanto a indicazione dei profili normativiasseritamente violati, sia quanto al riferimento ai relativi elementi fattuali; la critica difensiva,in sostanza, si riduce alla semplice contestazione delle conclusioni sussunte nell’avversataordinanza.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI