Italian Supreme Court dismisses appeal against detention measures due to lack of merit and apparent reasoning.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued violations of specific articles regarding detention and conditional release, claiming the lower court's blanket denial lacked proper reasoning. The court rejected these claims, finding the contested decision immune from the alleged defects and supported by adequate motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 606 c. 1 lett. b) e c) c.p.p.; Art. 125 c.p.p.; Art. 47, 47-ter Ord. pen.; Art. 176 c.p.; Art. 27, 111 Cost.: An appeal based on violations of law or apparent reasoning is inadmissible if the contested decision is immune from such defects and supported by adequate motivation.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVolltext
bunale di sorveglianza di Roma harigettato le richieste di concessione dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare exart. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, della semilibertà e della liberazione condizionale ex art.176 cod. pen., presentate da XXXXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazione della penaresidua di anni sei, mesi nove e giorni quattro di reclusione, inflittagli per i reati di esercizio dicasa di prostituzione e induzione alla prostituzione, nonché associazione per delinquerefinalizzata all’agevolazione ed allo sfruttamento della prostituzione, lesioni personali,calunnia, violenza privata e circonvenzione di incapaci, con fine pena attualmente fissato al02/09/2027.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.Massimiliano Olivo, deducendo – con due distinti motivi – vizi ex art. 606 comma 1 lett.
b) ec), per inosservanza della legge penale, violazione degli artt. 47, 47-ter Ord. pen., 176 cod.pen., 27 e 111 Cost., oltre che motivazione apparente, in violazione dell’art. 125 cod. proc.pen. La difesa ha presentato motivi aggiunti, precisando come i motivi non investano ilmerito, essendo state dedotte violazioni di legge e nullità per motivazione apparente; quantoal primo motivo, il vizio emerge dal testo del provvedimento impugnato, mentre – conriferimento al secondo – vi è una motivazione meramente apparente ed il diniego “in blocco”delle misure richieste;3.
Trattasi di censure aspecifiche e semplicemente reiterative di profili di censuragià adeguatamente valutati nel provvedimento impugnato, che è immune dai vizi dedotti,oltre ad essere sorretto da impianto motivazionale congruo e lineare e, come tale meritevoledi restare immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.