Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding generic and minor damage mitigation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Carrozza inadmissible due to the lack of specific grounds required by Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the denial of generic mitigation and the minor damage mitigation under Article 62, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide new, specific reasons distinct from the original judgment's reasoning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal must contain specific grounds distinct from those already decided; generic arguments or those contradicting established case law regarding the threshold for minor damage mitigation are inadmissible.
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posto da: CARROZZA FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 13/09/1993 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Carrozza; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), deriva l'inammissibilità, consegue alla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, in ogni caso, con riferimento all'art. 62-bis cod. pen., secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); che, in relazione all'art. 62, n. 4, cod. pen., stante l'entità dell'ingiusto profitto che ammonta a 800 euro, il ricorso si pone in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui «la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato -in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato» (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M