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Ordinanza — n. 15280/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal for reiterating lower court arguments and rejecting mitigating circumstance claims.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15280/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the conviction for money laundering and the denial of a mitigating circumstance, but the court found these arguments were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required for a valid review in this stage.

Legislator-Regeste

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Art. 648-bis cod. pen.; Art. 648-bis, comma 4 cod. pen.: Appeals must offer specific, reasoned arguments distinct from those already decided; mere repetition of lower court objections renders an appeal inadmissible.

Schlagwörter

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money laundering conviction mitigating circumstance denial appeal inadmissibility reiterative arguments Cassazione Rome Hehlerei Diebstahls Nachweis des Vorsatzes

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 648-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Celentano Giulio; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod.
Art. 648-bis, comma 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Celentano Giulio; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod.
Art. 69 cod. pen.
trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto, computato l'aumento per le aggravanti ritenute sussistenti, anche all'esito di un giudizio effettuato "incidenter tantum" e indipendentemente dall'eventuale bilanciamento ex art. 69 cod.
art. 648-bis cod. pen
Letto il ricorso di Celentano Giulio; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.
art. 69 cod. pen
trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto, computato l'aumento per le aggravanti ritenute sussistenti, anche all'esito di un giudizio effettuato "incidenter tantum" e indipendentemente dall'eventuale bilanciamento ex art. 69 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 46211 del 03/10/2023, Hamdi Kamel
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Volltext

posto da: CELENTANO GIULIO nato a PARETE il 03/03/1964 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Celentano Giulio; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la Corte, a pag. 6, valorizza le continue richieste di rassicurazioni fatte dall'imputato al correo circa la genuinità delle operazioni, nonché la risposa del coimputato il quale, rappresentando di non volersi intestare l'auto poiché ne aveva troppe, introduce un elemento di ambiguità che avrebbe dovuto almeno insospettire il Celentano circa la liceità delle operazioni, quali indici inequivoci della partecipazione del ricorrente quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale;

Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, comma 4, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, contrariamente agli assunti difensivi, le denunce presentate dalle persone offese del delitto presupposto dalle quali emerge la natura pluriaggravata del furto sono tali da escludere l'invocata attenuante, al netto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di riciclaggio, la circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto, computato l'aumento per le aggravanti ritenute sussistenti, anche all'esito di un giudizio effettuato "incidenter tantum" e indipendentemente dall'eventuale bilanciamento ex art. 69 cod. pen., sia inferiore a cinque anni di reclusione - in motivazione, la Corte ha precisato che depongono in tal senso la lettera della disposizione e la sua "ratio", che si fonda sul minor disvalore di una condotta avente ad oggetto beni provenienti da un delitto presupposto di contenuta gravità» (Sez. 2, n. 46211 del 03/10/2023, Hamdi Kamel, Rv. 285438-01); 2rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M