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Ordinanza — n. 15263/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in prior appeal.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15263/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Bosica Andrea inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's sentencing and lack of specific mitigating circumstances, but the court ruled that the fifth ground regarding Article 20-bis was not properly raised in the prior appeal. Consequently, the court held that such specific objections must be deduced in the appeal stage to avoid inadmissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals must specifically deduce all grounds for cassation in the appeal stage, rendering unraised objections inadmissible in the cassation proceeding.

Schlagwörter

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inadmissibility appeal failure to raise ground prior appeal omission cassation procedure specific objection requirement Nichtigkeitsgründe Erschwerende oder mildernde Umstände Begründungsdichte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 20-bis cod. pen.
Ritenuto che il quinto motivo di ricorso che denuncia omessa motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 20-bis cod.
Art. 628 cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.
art. 628 cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 20-bis cod. pen
Ritenuto che il quinto motivo di ricorso che denuncia omessa motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 20-bis cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Volltext

posto da: BOSICA ANDREA nato a ATRI il 27/06/1981 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bosica Andrea; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché denuncia una asserita palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato inquanto il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità della rapina non determina alcuna decisiva frattura logica con l'affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto così come contestato che invece fa leva su una valutazione complessiva della vicenda che, nei suoi sviluppi accadimentali, rinviene convergenti elementi di conferma (sul punto, si vedano pagg. 4-6 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6);

Ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena accessoria è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; 2che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il quinto motivo di ricorso che denuncia omessa motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 20-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl ConsigjOre estensore La Presidente Giov. 111 Maria Dz(nlla Borsellino 3