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Ordinanza — n. 15243/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeals for inadmissibility due to procedural defects and lack of specific arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15243/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeals by Panio Patrizio and Lo Priore Giuliano inadmissible and ordered them to pay costs. The court ruled that Patrizio's arguments regarding factual reconstruction and excessive sentencing were procedurally barred, while Lo Priore's grievances were either too generic or merely repetitive of previous appeals. Consequently, the appeals failed because they did not meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.; The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements or determine sentencing treatment; appeals must contain specific, new arguments distinct from those previously raised.

Schlagwörter

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criminal procedure admissibility specificity of appeal grounds factual reconstruction limits sentencing treatment review repetitive arguments bar Cassazione ordinanza Italian criminal law Leistungsbetrug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Considerato che il terzo motivo di ricorso di Lo Priore Giuliano, che denuncia l'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.
art. 640 cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Lo Priore Giuliano, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
art. 131-bis cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Volltext

ANO nato a AVELLINO il 14/02/1986 PANIO PATRIZIO nato a STIGLIANO il 27/11/1982 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Panio Patrizio e Lo Priore Giuliano; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Panio Patrizio, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di truffa e ricettazione, denunciando sotto vari profili la mancata prova del contributo concorsuale del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, valorizzando, ai fini dell'affermazione di responsabilità, una pluralità di elementi, tra cui la circostanza che l'imputato avesse fatto da tramite per la stipulazione dell'accordo truffaldino senza alcun apparente compenso o utilità, che fosse sempre stato presente a tutti gli incontri svolti tra le parti e non avesse fornito alcuna versione alternativa dei fatti oggetto del presente procedimento (sul punto, si vedano le pagg. 7-8 della sentenza impugnata) che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Panio Patrizio, che denuncia l'eccessività della pena, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente e specificamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 5-6), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Lo Priore Giuliano, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Lo Priore Giuliano, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione 2di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (la quale, nel disattendere le censure difensive, ha valorizzato il valore dei beni sottratti, nonché le modalità della condotta e il casellario giudiziario dell'imputato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che il terzo motivo di ricorso di Lo Priore Giuliano, che denuncia l'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non è consentito in sede di legittimità in quanto afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, sul punto, pag.10); Ritenuto che il quarto e il quinto motivo di ricorso di Lo Priore Giuliano sono entrambi manifestamente infondati poiché denunciano una asserita mancanza della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, il quale, di contro, lungi dall'essere meramente reiterativo di considerazioni già spese dal giudice di primo grado, ha fornito congrua motivazione circa gli elementi da cui desumere la sussistenza del dolo nella ricettazione (sul punto, si veda pag.11); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M