Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 15239/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for lack of specific arguments, deemed mere repetition of rejected appellate grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15239/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal challenged the reasoning regarding criminal liability for offenses under Articles 474-648 of the Penal Code. The court rejected this because the arguments merely repeated those already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific critique.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 364 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance or appeal, failing to perform the critical function required by law.

Schlagwörter

KI-generiert
Cassation appeal inadmissibility repetition of rejected arguments lack of specific critique Article 364 c.p.p. Article 370 c.p.p. Warenfälschung Nichtigkeitsbeschwerde Nährwertangaben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 364 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
Art. 517-ter cod. pen.
pen., chiedendo l'assoluzione dell'imputato o, in subordine, la riqualificazione del fatto di cui al capo 2 nell'ipotesi di cui all'art. 517-ter cod.
Art. 474-648 cod. pen.
art. 517-ter cod. pen
pen., chiedendo l'assoluzione dell'imputato o, in subordine, la riqualificazione del fatto di cui al capo 2 nell'ipotesi di cui all'art. 517-ter cod.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: CAMPOCHIARO ENRICO nato a NAPOLI il 21/11/1967 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Campochiaro Enrico; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474-648 cod. pen., chiedendo l'assoluzione dell'imputato o, in subordine, la riqualificazione del fatto di cui al capo 2 nell'ipotesi di cui all'art. 517-ter cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si veda pag. 3), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MMai zki 2