Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments on drug trafficking and confiscation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding drug trafficking charges and illegal phone confiscation. The lower court had convicted the defendant for trafficking based on evidence like drug packaging, hiding methods, and possession of large sums of money. The supreme court found these arguments manifestly unfounded and affirmed the lower court's decision without error.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 240 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning regarding the nature of the crime and the justification for confiscation is logically sound and free from legal defects.
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KI-generiertVolltext
posto da: EL BITI MOHAMED nato il 08/02/1985 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO BATTISTINI;36404/25 Ritenuto che con sentenza del 5 giugno 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino del 26 novembre 2024 con la quale Mohamed El Biti è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Torino il 28 giugno 2024, alla pena di un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di impugnazione con i quali si lamentano: violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e degli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.; - violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed eccessività della pena inflitta; - violazione dell'art. 240 cod. pen. (illegittima confisca dei telefoni in sequestro). considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello logicamente desunto la destinazione dello stupefacente, del tipo hashish, alla cessione in favore di terzi dalle sue modalità di presentazione (suddivisione in panetti), dal suo occultamento (anche all'interno di un calzino), dallo stazionamento dell'imputato in zona di "spaccio" con fare sospetto, dal tentativo di fuga dell'imputato alla vista della volante e dal numero di dosi ottenibili, di gran lunga superiori a una normale scorta; che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, negato la derubricazione nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione del consistente numero di dosi ottenibili (1.430) e della cospicua somma di denaro trovata in possesso dell'imputato, denotanti inserimento non occasionale dell'imputato nel mercato degli stupefacenti; che il terzo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello restituito i telefoni in sequestro; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 236404/25 P.Q.M