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Ordinanza — n. 15217/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding denial of generic mitigating circumstances and suspended sentence.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15217/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances and a suspended sentence. The appellant argued for leniency based on prior criminal history, but the court held that the trial judge's factual assessment of these elements is unreviewable in cassation proceedings. Consequently, the decision stands because the lower court's reasoning was not manifestly illogical and complied with statutory requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The trial judge's assessment of generic mitigating circumstances and the denial of a suspended sentence based on criminal history are factual judgments that cannot be reviewed on appeal unless the reasoning is manifestly illogical or contradicts statutory elements.

Schlagwörter

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generic mitigating circumstances suspended sentence denial criminal history precedents inadmissibility of appeal factual assessment review

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 62-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen.
Art. 133 cod. pen.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
artt. 110 cod.pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa di condanna di Nadiri Rbtclouane, alla pena di anni uno di reclusione e C 3.000.00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen.
art. 62-bis cod.pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen.
art. 133 cod. pen
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale

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Volltext

posto da: NADIRI REDOUANE nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;MOTIVAZIONE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa di condanna di Nadiri Rbtclouane, alla pena di anni uno di reclusione e C 3.000.00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 / 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen. e al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen. è stato argomentato in ragione dei "precedenti penali". In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01), motivazione a fronte della quale il ricorrente oppone rincesuratezza (che è smentita) e la regolare presenza sul territorio dello Stato. 4.Quanto al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha argomento l'assenza di prognosi favorevole in ragione dei precedenti, motivazione che in quanto non manifestamente illogica non è censurabile in questa sede.

5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.McAN,icr ) Andrea G ntili - 8 Pit'R 2026 A.." -(k-(-°€M4(1, f'Sfl