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Ordinanza — n. 15212/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing near statutory maximum for drug trafficking, citing sufficient territorial court reasoning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15212/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared Ignazio Salamone's appeal inadmissible, rejecting his claim that the sentencing near the statutory maximum lacked proper motivation. The territorial court had imposed a sentence based on the pre-2023 law applicable to the 2021 offense, justifying the deviation from the median penalty through specific considerations of the defendant's continuous drug trafficking activity and the type of drugs involved. The court ruled that the territorial judgment adequately addressed the subjective and objective criteria required by law, rendering the appeal without merit.

Legislator-Regeste

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 133 cod. pen.: The court must reject an appeal claiming insufficient motivation for a sentence near the statutory maximum if the lower court explicitly justifies the deviation from the median penalty based on the specific circumstances of the crime and the principles of retribution and prevention.

Schlagwörter

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drug trafficking sentencing statutory maximum penalty insufficient motivation appeal territorial court reasoning continuous criminal activity penal code provisions Cassation dismissal Strafzumessung wegen Drogenhandels

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 27 Cost.
Ciò premesso, la torte territoriale ha ritenuto congrua, equa e proporzionata ai sensi dell'art. 27 Cost. e 133 cod.pen.
Art. 133 cod. pen.
La torte territoriale ha assolto all'obbligo di una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod.
art. 27 Cost
Ciò premesso, la torte territoriale ha ritenuto congrua, equa e proporzionata ai sensi dell'art. 27 Cost.
art. 133 cod. pen
La torte territoriale ha assolto all'obbligo di una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953
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Volltext

posto da: SALAMONE IGNAZIO nato a PALERMO il 21/10/1998 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;Ritenuto che il ricorso di Salamone Ignazio che contesta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena in misura prossima al massimo edittale di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e assenza di motivazione, è manifestamente infondato. Premesso che il fatto contestato all'imputato di violazione dell'art. 73 / comma 5/d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stato commesso in data 11/11/2021, e dunque prima della modifica del trattamento sanzionatorio operata dalla legge n.159 del 2023, per il quale era prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 1032 a 10329t.

Ciò premesso, la torte territoriale ha ritenuto congrua, equa e proporzionata ai sensi dell'art. 27 Cost. e 133 cod.pen. la pena finale irrogata, di anni uno e mesi otto di reclusione ed C 2.800,00 di multa, muovendo dalla pena base di anni due e mesi sei (Diéte„ ,ivnArmA.4 zoiA i-lét di reclusione e C 4200 di multa, con uno scostamentorgiustificato dalla tipologia di droga pesante ceduta nell'ambito di una inten0a attività di spaccio svolta in via continuativa e non occasionale. La torte territoriale ha assolto all'obbligo di una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, giustificando con motivazione congrua e non illogica, il minimo scostamento dalla pena mediana (di anni due e mesi tre calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo come indicato da Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MI ,P) ~41' DEPOSITATA r tN CAMT A 23ÌAPR 2026 io